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Sez. L, Sentenza n. 12629 del 19/05/2008 (Rv. 603286 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi in favore delle imprese operanti nelle aree depresse - Tipologia - Incremento occupazionale effettivo - Rilevanza - Successione in rapporti lavorativi non a rischio e trasferimento interno dei lavoratori in stabilimento sito in area protetta - Riconoscimento del beneficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603286-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Gli sgravi contributivi, previsti dall'art. 18 della legge n. 1089 del 1968, e dall'art. 1 della legge n. 589 del 1971, poi regolati dall'art. 59 del d.P.R. n. 218, del 1978, - relativi, rispettivamente, allo sgravio aggiuntivo (pari al dieci per cento delle retribuzioni corrisposte al personale assunto successivamente alla data del 30 settembre 1968) e allo sgravio supplementare (pari ad un ulteriore dieci per cento delle retribuzioni del personale neo assunto dopo la data del 31 dicembre 1970) - in quanto diretti a sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno e a favorire lo sviluppo di quelle zone, sono riconosciuti alle aziende che, operando nei territori individuati dalle norme citate, abbiano portato ad un effettivo incremento occupazionale - la cui prova incombe sull'impresa - e alla creazione di nuovi posti di lavoro in eccedenza rispetto a quelli esistenti ad una certa data. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ove l'impresa, senza creare alcun posto di lavoro, nel costituire un'azienda nuova (in senso oggettivo), si sia limitata a succedere nei rapporti lavorativi, non a rischio, di un'altra azienda - in un caso con una qualificazione, iniziale, nella forma del "prestito" di personale in connessione all'affitto di azienda, poi divenuto, in coincidenza con la sospensione dell'attività della cedente e per la totalità dei dipendenti, transito diretto, mentre, nell'altro, l'intero personale, già transitato dall'azienda ricorrente ad una società, neo costituita, era successivamente ritransitato con passaggio diretto e senza soluzione di continuità - disponendo, in seguito, il trasferimento, interno all'azienda, dei lavoratori da uno stabilimento in area non protetta ad uno stabilimento sito in località - nella specie, Pomezia - ricompresa nell'area protetta dalla normativa.

Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 18 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 art. 1 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)