Sez. 1, Sentenza n. 19265 del 11/06/2026 (Rv. 678843-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Compensazione dei crediti - Controcredito contestato - Mancanza del presupposto della certezza - Conseguenze - Esclusione della compensazione - Fattispecie. OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di insinuazione allo stato passivo e di compensazione dei crediti, la contestazione nel medesimo procedimento di ammissione al passivo instaurato dal creditore, circa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione dal curatore, impedisce al giudice di pronunciare la compensazione legale o giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva escluso dal passivo fallimentare il credito della banca, ritenuto erroneamente eliso da un controcredito risarcitorio opposto dalla curatela in compensazione che, invece, non presentando caratteristiche di certezza o di determinabilità, non era stato oggetto di alcun accertamento specifico).
Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)