Sez. U - , Sentenza n. 23225 del 15/11/2016 (Rv. 641764 - 03)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Compensazione dei crediti - Controcredito contestato - Dinanzi al medesimo giudice del credito principale o in altro giudizio - Mancanza del presupposto della certezza - Conseguenze - Esclusione della compensazione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA
In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)