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Sez. 1, Sentenza n. 6545 del 18/12/1980 (Rv. 410332 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410332-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - TERMINE - DECORRENZA.*

Il ricorso per Cassazione avverso le decisioni della commissione tributaria centrale, il quale non trova espressa regolamentazione nella nuova disciplina del contenzioso tributario introdotta dal DPR 26 ottobre 1972 n 636, deve ritenersi proponibile in applicazione dell'art 111 della Costituzione, e soggetto alle norme del codice di rito, anche per quanto riguarda i termini. Detto ricorso, pertanto, ai sensi dell'art 327 cod proc civ ed indipendentemente dalla notificazione della sentenza della commissione centrale, non e esperibile dopo il decorso di un anno dalla data della pubblicazione, identificatasi nel giorno del deposito della sentenza medesima, secondo le modalita previste dall'art 38 del citato decreto. (Conf 698/80, mass n 404129).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)