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Sez. 1, Sentenza n. 698 del 30/01/1980 (Rv. 404129 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - DISPOSITIVO - NOTIFICA AL CONTRIBUENTE - DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404129-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - DISPOSITIVO - NOTIFICA AL CONTRIBUENTE - DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

La disciplina del ricorso per Cassazione ex art 111 cost contro le decisioni della commissione tributaria centrale deve essere desunta dalle norme ordinarie del codice di procedura civile, con la conseguenza che il termine di sessanta giorni per la sua proposizione decorre dalla notificazione dell'intera decisione (notificazione prevista come facoltativa dal disposto coordinato degli ultimi due commi dell'art 38 del DPR n 636 del 1972) al procuratore costituito, se la parte e costituita a mezzo di procuratore, o, in Mancanza, quello di un anno decorrente dalla pubblicazione della decisione. (contra 3242/77, mass n 386756).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)