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Sez. L, Sentenza n. 7410 del 12/08/1994 (Rv. 487735 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA | Sopravvenienza dell'art. 9 legge n. 29 del 1990 nel regime anteriore alla novellazione dell'art. 5 cod. proc. civ. "ex lege" n. 353 del 1990 - Applicabilità - Effetti - Precedente competenza del pretore del lavoro - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487735-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA

Nel regime anteriore alla novellazione dell'art. 5 cod. proc. civ., disposta con la legge n. 353 del 1990 - che, ai fini della "perpetuatio iurisdictionis", esclude la rilevanza anche delle modificazioni della disciplina della competenza disposte posteriormente al momento della proposizione della domanda - trova applicazione nei giudizi pendenti all'atto della sua entrata in vigore l'art. 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, che devolvendo alla competenza delle sezioni specializzate agrarie tutte le controversie in materia di contratti agrari - con la sola esclusione di quelle relative al diritto di enfiteusi ed alle prestazioni fondiarie perpetue - ha l'effetto di escludere anche la precedente competenza del pretore del lavoro, per le cause di rendiconto o di condanna al pagamento di somme dovute a seguito del rendiconto stesso ovvero a titolo di risarcimento del danno, ed impone la declaratoria di tale sopravvenuta ragione d'incompetenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)