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Sez. L, Sentenza n. 736 del 19/01/2001 (Rv. 543350 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA | Sezioni specializzate agrarie - Istituzione - "Ratio" - Attribuzioni - Questioni di competenza - Configurabilità anche rispetto al locale tribunale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543350-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA

In base alla "ratio" fondativa del giudice specializzato agrario, come desumibile dalla normativa in materia anche non più vigente - "ratio" consistente nella considerazione sempre attribuita dal legislatore alle specifiche cognizioni tecniche della sezione specializzata agraria, che è integrata da componenti non togati forniti di specifica qualificazione tecnica nella materia -, dall'attribuzione alle sezioni specializzate agrarie (nuovamente costituite presso i tribunali e le corti d'appello in base alla legge 2 marzo 1963 n. 320) di "tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione di contratti associativi in affitto" deriva che si è in presenza di questioni qualificabili come di competenza e non di mero rito anche quando si discute se della causa debba conoscere il tribunale (non importa se con il rito ordinario o con quello del lavoro) oppure la relativa sezione specializzata agraria, benché quest'ultima non risulti specificamente menzionata nell'art. 1 dell'ordinamento giudiziario (30 gennaio 1941 n. 12). (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio richiesto dal Pretore di Latina con ordinanza del maggio 1999 in relazione a causa rimessagli dalla sezione specializzata agraria del locale Tribunale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 2, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)