diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 46946 del 28/10/2004 Ud. (dep. 02/12/2004) Rv. 230411 - 01

COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA | Riserva di collegialità per i reati elencati nell'art. 33 bis, comma primo, cod. proc. pen. - Interpretazione estensiva - Esclusione - Ragioni - Fattispecie - Omessa previsione del reato di cui all'art. 442 cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230411-01

COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA

La riserva di collegialità per i reati tassativamente elencati nell'art. 33 bis, comma primo, cod. proc. pen. non è suscettibile di interpretazione estensiva ed, l'espressione di un'insindacabile scelta legislativa. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 bis cod. proc. pen., là dove non prevede che il reato di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 cod. pen), seppure punito con la stessa pena prevista per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 440 cod. pen.), non sia di competenza, come quest'ultimo, del Tribunale in composizione collegiale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 440, Cod. Pen. art. 442, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)