Sez. 6, Sentenza n. 7179 del 28/10/2003 Ud. (dep. 19/02/2004) Rv. 228230 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE DI CASSAZIONE | Giudizio di appello - Annullamento della sentenza pronunciata dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica - Possibilità - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE DI CASSAZIONE
L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale, quando consista nell'intervento del giudice collegiale in luogo di quello monocratico cui la legge avrebbe attribuito la cognizione del giudizio, non legittima l'annullamento della sentenza di primo grado, da parte della corte di appello, neppure se sia stata tempestivamente eccepita e se l'eccezione risulti riproposta con i motivi di impugnazione. Anche in questo caso, infatti, opera la regola posta al comma secondo dell'art. 33-octies cod. proc. pen., secondo cui il giudice di appello pronuncia nel merito quand'anche riconosca che il reato avrebbe dovuto essere oggetto di cognizione da parte del giudice monocratico. (In motivazione la Corte ha osservato che la legge consente alla parte interessata di far valere l'inosservanza, comunque, attraverso il ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen., cui può conseguire l'annullamento della sentenza del tribunale a mente del comma primo dell'art. 33-octies del codice di rito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 ter, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 quinquies CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 quinquies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 octies, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 octies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)