Sez. 1, Sentenza n. 4865 del 07/03/2006 (Rv. 588938 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Processo affetto da irragionevole ritardo - Estinzione per tardività della sua riassunzione da parte di colui che domanda l'indennizzo - Circostanza di per sé ostativa - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, non incide sulla esistenza del diritto del ricorrente all'equa riparazione la circostanza che il giudizio affetto da irragionevole ritardo si sia estinto a causa della tardività della sua riassunzione operata dalla medesima parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)