Sez. 2 - , Ordinanza n. 20872 del 02/08/2019 (Rv. 655184 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Estinzione del giudizio presupposto per mancata tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza - Termine semestrale di proponibilità della domanda di equa riparazione ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 – Decorrenza – “Dies a quo” - Individuazione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, nel caso di estinzione del giudizio presupposto per mancata tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza, il termine di proponibilità della domanda ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dalla scadenza del termine trimestrale per la riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice territorialmente competente e non già dalla data dell'inoppugnabilità dell'ordinanza di estinzione emessa ex art. 308 c.p.c., giacché detta pronuncia ha natura dichiarativa, riconoscendo, quindi, un effetto che si è prodotto già alla scadenza del termine fissato per il compimento dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)