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Sez. 3, Sentenza n. 7809 del 31/03/2010 (Rv. 612326 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notifica ex art. 140 cod. proc. civ. - Momento di perfezionamento per il destinatario - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 140 cod. proc. civ. per effetto della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale - Conseguenze - Fattispecie in tema di sfratto per morosità.
Stato
decisa il 2010-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612326-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

A seguito della sentenza (di immediata applicazione) della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario che il notificante, affinchè tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la nullità della notificazione di un'intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida per difetto di prova dell'avvenuta ricezione, da parte dell'intimato, del successivo avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 cod. proc. civ., rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado per l'esame della proposta opposizione tardiva a convalida di sfratto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 660 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)