Sez. 3, Sentenza n. 14618 del 23/06/2009 (Rv. 608633 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Disciplina prevista dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. - Rispettivi presupposti e condizioni di applicabilità - Diversa nozione del concetto di irreperibilità - Individuazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
In tema di notificazioni, l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., che postula l'impossibilità di consegnare l'atto in quel luogo per mere difficoltà di ordine materiale, quali la precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone abilitate dall'art. 139 cod. proc. civ. a ricevere tale atto. Diversamente, la irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 cod. proc. civ., per la cui applicabilità, infatti, non è sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l'atto deve essere consegnato, ma è necessaria la irreperibilità oggettiva, ovvero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l'esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)