Sez. 3, Sentenza n. 185 del 31/01/1962 (Rv. 250286 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - EFFETTI SULLE AZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO CONTROVERSO - RINUNCIA AL LORO ESERCIZIO - NATURA - LIMITI.*
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - EFFETTI SULLE AZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO CONTROVERSO - RINUNCIA AL LORO ESERCIZIO - NATURA - LIMITI.*
Nel compromesso in arbitrato libero e insita la rinuncia delle parti a far valere la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal negozio controverso e, percio stesso, la rinuncia alle rispettive azioni nel senso che durante il corso della procedura arbitrale libera le parti non potranno proporre davanti ai giudici ordinari le azioni derivanti da detto loro contratto controverso e, dopo la pronuncia arbitrale, disporranno soltanto delle nuove azioni da detta procedura insorgenti e non piu delle prime. Ovviamente, poi, qualora la procedura arbitrale, per qualsiasi causa, non si compisse ovvero fosse annullata, risorgerebbe la possibilita di esercitare le azioni derivanti dal contratto controverso onde, sotto questo profilo, la precedente rinuncia a dette azioni, in Sede e per effetto del compromesso, rettamente puo qualificarsi rinuncia risolutivamente condizionata alla pronuncia di un lodo valido.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)