Sez. L, Sentenza n. 2588 del 12/03/1987 (Rv. 451718 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - COSTITUZIONE EX ART. 7 ST. LAVORATORI DI UN COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - SCIOGLIMENTO DI DETTO COLLEGIO PER ERRORE PRIMA DELL'EMISSIONE DEL LODO - PRECLUSIONE ALLA PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - COSTITUZIONE EX ART. 7 ST. LAVORATORI DI UN COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - SCIOGLIMENTO DI DETTO COLLEGIO PER ERRORE PRIMA DELL'EMISSIONE DEL LODO - PRECLUSIONE ALLA PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA.*
Nel caso in cui il lavoratore a seguito dell'applicazione di una sanzione disciplinare, abbia promosso, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, la Costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, lo scioglimento di questo prima della emissione del lodo, ancorché per l'erronea valutazione dello esaurimento del suo mandato (nella specie, in relazione alla rinuncia del lavoratore) non comporta preclusione alla proponibilità, da parte dello stesso lavoratore, dello strumento alternativo costituito dall'Azione giudiziaria. (V 5773/84, mass n 437448; (V 4245/83, mass n 429177; (V 6784/81, mass n 417674; (V 2761/77, mass n 386414; (V 3176/73, mass n 366986; (V 2608/64; (V 185/62, mass n 250286).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)