Sez. 3, Sentenza n. 5020 del 29/09/1982 (Rv. 422949 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA IMMOBILIARE - PENDENZA DI ALTRA ESECUZIONE IMMOBILIARE NEI CONFRONTI DELLO STESSO DEBITORE E NEI RIGUARDI DELL'IDENTICO BENE - PROVVEDIMENTO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PRIMA ESECUZIONE AL TRIBUNALE DINANZI AL QUALE PENDE L'ALTRA ESECUZIONE - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA IMMOBILIARE - PENDENZA DI ALTRA ESECUZIONE IMMOBILIARE NEI CONFRONTI DELLO STESSO DEBITORE E NEI RIGUARDI DELL'IDENTICO BENE - PROVVEDIMENTO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PRIMA ESECUZIONE AL TRIBUNALE DINANZI AL QUALE PENDE L'ALTRA ESECUZIONE - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento, con cui il giudice dell'esecuzione immobiliare disponga la trasmissione degli Atti del relativo procedimento ad altro tribunale, ove penda altra esecuzione immobiliare nei confronti dello stesso debitore e nei riguardi dell'identico bene, non è impugnabile con regolamento di Competenza non avendo natura di sentenza, in quanto il predetto giudice non ha potestà di pronunciare sentenze, né in particolare sentenze declinatorie della Competenza del tribunale di cui è partecipe. (V 2659/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 484
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)