Sez. 3, Sentenza n. 7139 del 01/08/1997 (Rv. 506354 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Ordinanza di aggiudicazione ex art. 581 cod. proc. civ. - Impugnazione con regolamento di competenza - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO
L'ordinanza di aggiudicazione del bene emessa dal giudice dell'esecuzione immobiliare a seguito d'incanto a norma dell'art. 581 cod. proc. civ., non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza (nella specie proposto dall'esecutato in relazione alla pendenza di un procedimento esecutivo promosso nei suoi confronti dal medesimo creditore dinanzi ad altro giudice) tenuto conto che il predetto giudice non ha il potere di pronunziare sentenze o comunque decisioni con carattere di definitività e segnatamente sentenze affermative o declinatorie della competenza dell'ufficio cui appartiene, e considerato inoltre, in particolare, che l'ordinanza di aggiudicazione è provvedimento privo di privo di decisorietà e di definitività, attesa la possibilità della sua caducazione nel caso di nuove offerte dopo l'incanto o di decadenza dell'aggiudicatario inadempiente all'obbligo del pagamento del prezzo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)