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Sez. L, Sentenza n. 1775 del 14/04/1978 (Rv. 391176 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE (ART 6 CCNL 19 APRILE 1973 PER I METALMECCANICI; RIDUZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO).*
Stato
decisa il 1978-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391176-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE (ART 6 CCNL 19 APRILE 1973 PER I METALMECCANICI; RIDUZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO).*

L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro che non siano stati resi efficaci erga omnes e riservata al giudice del merito. (nella specie, e stata ritenuta incensurabile l'interpretazione dell'art 6 del contratto 19 aprile 1973 per il settore metalmeccanico, data dal giudice del merito, secondo cui la riduzione dell'orario di lavoro da quarantotto a quaranta ore settimanali non doveva aver comportato alcuna diminuzione retributiva, si che la retribuzione per le festivita infrasettimanali era da calcolare su una settimana lavorativa di soli cinque giorni, e percio doveva essere ragguagliata ad otto ore e non a sei ore e quaranta minuti).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)