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Sez. 2, Sentenza n. 3831 del 12/06/1981 (Rv. 414467 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL CCNL 19 APRILE 1973 PER IL SETTORE METALMECCANICO IN ORDINE ALLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE ED AL CONSEGUENTE CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PER LE FESTIVITA INFRASETTIMANALI.*
Stato
decisa il 1981-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414467-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL CCNL 19 APRILE 1973 PER IL SETTORE METALMECCANICO IN ORDINE ALLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE ED AL CONSEGUENTE CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PER LE FESTIVITA INFRASETTIMANALI.*

L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro che non siano stati resi efficaci erga omnes e riservata al giudice del merito. (nella specie, e stata ritenuta incensurabile l'interpretazione del contratto collettivo 19 aprile 1973 per il settore metalmeccanico, data dal giudice del merito, secondo cui la riduzione dell'orario di lavoro da quarantotto a quaranta ore settimanali non doveva comportare alcuna diminuzione retributiva, con la conseguenza che la retribuzione per le festivita infrasettimanali doveva essere calcolata su una settimana lavorativa di soli cinque giorni e, pertanto, ragguagliata ad otto ore e non a sei ore e quaranta minuti). (Conf 1775/78, mass n 391176).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)