Sez. L - , Sentenza n. 5226 del 28/02/2017 (Rv. 643426 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - "Ius superveniens" retroattivo - Applicabilità nel giudizio di legittimità - Formulazione del motivo - Mera invocazione della nuova disciplina - Ammissibilità - Giudicato - Configurabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di contratto a termine, l’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 è applicabile in sede di legittimità, ancorché sopravvenuto all’emanazione della sentenza di appello, poiché la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che essa non richiede necessariamente un errore, avendo il giudizio di legittimità ad oggetto non l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico; né, ove sia stato proposto appello limitatamente al capo della sentenza concernente l'illegittimità del termine, è configurabile il giudicato in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto degli artt. 329, comma 2, e 336, comma 1, c.p.c., l'impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)