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Sez. 1, Sentenza n. 10387 del 22/10/1997 (Rv. 509128 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Provvedimento istruttorio del giudice d'appello difforme da quello assunto, sul punto, dal giudice di primo grado - Adozione mediante " sentenza parziale " - Natura ordinatoria effettiva della relativa pronuncia - Conseguenze - Impugnazione a mezzo ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509128-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE

I provvedimenti istruttori del giudice di appello, pur se difformi dalla decisione - su quel medesimo punto - del giudice di primo grado e pure quando affrontino questioni processuali e di merito, nonché pur quando vengano assunti impropriamente sotto la veste di " sentenza parziale " ex art. 279, comma secondo, sub 4) cod. proc. civ.(cui rinvia la proposizione iniziale dell'art. 356, stesso codice) mantengono natura meramente ordinatoria anche sul piano sostanziale, se il relativo esame venga svolto al limitato fine di giustificare lo sviluppo della ulteriore istruttoria. Pertanto, come tali, così come non pregiudicano il merito della decisione, non sono neppure impugnabili con il ricorso per Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)