Sez. 1, Sentenza n. 3356 del 18/07/1989 (Rv. 463402 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - PROVE - IN GENERE - ORDINANZA COLLEGIALE DI ASSUNZIONE DI PROVE O PER LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO - NATURA ORDINATORIA - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - PROVE - IN GENERE - ORDINANZA COLLEGIALE DI ASSUNZIONE DI PROVE O PER LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO - NATURA ORDINATORIA - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento, con il quale il giudice d'appello, nella Forma dell'ordinanza collegiale a norma dell'art. 356 cod. proc. civ., disponga l'assunzione di prove, o comunque impartisca Disposizioni per la prosecuzione del processo, mantiene natura ordinatoria, anche sotto il profilo sostanziale, pure quando affronti questioni processuali o di merito, se il relativo esame venga svolto al limitato fine di giustificare detta ulteriore istruttoria. Tale provvedimento, pertanto, non pregiudica la successiva decisione della causa e non è impugnabile con ricorso per Cassazione. (V 1317/85, mass n 439400; (V 6278/84, mass n 437903).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)