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Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 23/01/1997 Ud. (dep. 05/03/1997) Rv. 207105 - 01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Art. 649 comma primo cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e 97 Cost. - Per divieto di secondo giudizio solo in caso di sentenza passata in giudicato - Manifesta infondatezza - Ragione.
Stato
decisa il 1997-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207105-01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 comma primo cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto di un secondo giudizio solo in caso di sentenza passata in giudicato. Infatti, tale norma non contiene disposizioni che violino l'uguaglianza dei cittadini o il diritto degli stessi alla difesa o che, comunque, ledano le garanzie poste a difesa di situazioni analoghe. In materia di giudicato penale, il principio del "ne bis in idem" è posto dal legislatore con esclusivo riferimento alle decisioni giurisdizionali adottate a carico dell'imputato che siano connotate dal requisito dell'irrevocabilità; l'art. 649 cod. proc. pen. tende ad evitare la duplicazione di giudicati nel caso sia già intervenuta sentenza irrevocabile per lo stesso fatto: tale condizione, tenuto conto del carattere generale, non viola il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, né il diritto degli stessi alla difesa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)