Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005 Cc. (dep. 28/09/2005) Rv. 231800 - 01
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem") | Procedimento non ancora definito con sentenza irrevocabile - Apertura di nuovo procedimento per lo stesso fatto e contro la stessa persona - Procedimenti avviati dallo stesso P.M. e pendenti presso la stessa sede giudiziaria - Esercizio dell'azione penale nel secondo procedimento - Preclusione - Conseguenze.
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem")
Non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)