Sez. 2, Sentenza n. 1899 del 20/12/1966 Ud. (dep. 22/06/1967) Rv. 104722 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO E ALTRO REATO - REATO GIUDICATO CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE DOPO LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - APPELLO - QUESTIONE SOLLEVATA NEL DIBATTIMENTO - AMMISSIBILITA.*
REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO E ALTRO REATO - REATO GIUDICATO CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE DOPO LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - APPELLO - QUESTIONE SOLLEVATA NEL DIBATTIMENTO - AMMISSIBILITA.*
La norma preclusiva di cui all'art 515, comma 1, cod proc pen non impedisce al giudice di appello di prendere in esame deduzioni difensive che non abbiano formato oggetto di specifici motivi di gravame, allorquando esse trovino la loro ragione d'essere in fatti che si siano verificati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei motivi medesimi. Pertanto la istanza dell'imputato, tendente ad ottenere il riconoscimento del vincolo continuativo tra un reato gia giudicato e il reato a cui si riferisce il procedimento, puo essere legittimamente proposta per la prima volta nel giudizio di appello anche dopo la presentazione dei motivi, e rendere percio obbligatorio per il giudice l'esame della questione, quando la sentenza di condanna emessa nell'altro procedimento sia divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per la presentazione dei motivi. (Conf 100434, anno 1966, e, implicitamente, 104378, anno 1967; 10120(1, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)