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Sez. L, Sentenza n. 6382 del 14/07/1997 (Rv. 505946 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE | Elenchi nominativi - Requisiti - Cancellazione - Onere probatorio del possesso dei requisiti - Incidenza sul lavoratore agricolo - Assolvimento - Prova dell'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505946-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE

Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi; tale onere probatorio è quindi assolto dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 03/02/1970 num. 7 art. 7 CORTE COST., Legge 03/02/1970 num. 7 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)