Sez. 1, Sentenza n. 3530 del 05/08/1977 (Rv. 387115 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - QUESTIONE RELATIVA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - QUESTIONE RELATIVA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
La questione relativa alla cessazione della materia del contendere puo essere esaminata dal giudice del merito anche se il fatto che l'ha determinata e stato dedotto da una delle parti per la prima volta nella comparsa conclusionale, purche la controparte abbia accettato il contraddittorio sul punto, attraverso la proposizione di una qualunque difesa nel merito. (nella specie si controverteva sulla misura di un'indennita di espropriazione e, nella comparsa conclusionale di primo grado, lo espropriante aveva dedotto essere stato revocato il provvedimento d'espropriazione, con conseguente cessazione della materia del contendere. Avendo l'espropriato eccepito che il nuovo provvedimento era inidoneo a revocare il precedente, la Corte ha ritenuto che questa difesa nel merito avesse integrato un'accettazione del contraddittorio, col conseguente dovere del giudice di pronunciarsi sulla questione). (contra 2788/73, mass n 366336).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)