Sez. 3, Sentenza n. 2788 del 26/10/1973 (Rv. 366336 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRONUNCIA D'UFFICIO - CONDIZIONI - ISTANZA DI CESSAZIONE PROVENIENTE DA UNA SOLA DELLE PARTI SULLA BASE DI CIRCOSTANZE DEDOTTE IN COMPARSA CONCLUSIONALE - PRONUNCIA DI CESSAZIONE - INAMMISSIBILITA - RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO O AI RELATIVI CAPI DI DOMANDA - CONFIGURABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRONUNCIA D'UFFICIO - CONDIZIONI - ISTANZA DI CESSAZIONE PROVENIENTE DA UNA SOLA DELLE PARTI SULLA BASE DI CIRCOSTANZE DEDOTTE IN COMPARSA CONCLUSIONALE - PRONUNCIA DI CESSAZIONE - INAMMISSIBILITA - RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO O AI RELATIVI CAPI DI DOMANDA - CONFIGURABILITA.*
Il principio che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata anche d'ufficio, senza che occorra un'istanza di parte o la rinuncia agli Atti del giudizio, non esclude l'esigenza che le circostanze sopraggiunte - posto che siano tali da eliminare ogni posizione di contrasto tra le conclusioni dei contendenti - si debbano riferire a fatti obbiettivi, riconosciuti ed ammessi da ambo le parti. Consegue che non puo essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla base di circostanze dedotte a tal fine da una sola delle parti nella comparsa conclusionale, e che in tale ipotesi l'istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere puo integrare soltanto una rinuncia agli Atti del giudizio (ricorrendo le condizioni di cui all'art 306 cod proc civ) oppure essere interpretata come mera rinuncia ai capi della domanda cui la spiegata deduzione si riferisce. (V 573/70, mass n 345669; 1349/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)