Sez. 1, Sentenza n. 1844 del 06/07/1988 Cc. (dep. 28/07/1988) Rv. 178961 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - DICHIARAZIONE DI APPELLO - INDICAZIONE DELLA RESIDENZA - EQUIPOLLENZA - ALLA DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - EFFETTO - AVVISO DI DEPOSITO - NOTIFICATO IN QUEL LUOGO - OMESSA NOTIFICA PER IRREPERIBILITÀ - NOTIFICA IN CANCELLERIA EX ART. 171, SESTO COMMA COD. PROC. PEN. - VALIDITÀ - AVVISO AL DIFENSORE - OBBLIGATORIETÀ - DECRETO DI IRREPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - DICHIARAZIONE DI APPELLO - INDICAZIONE DELLA RESIDENZA - EQUIPOLLENZA - ALLA DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - EFFETTO - AVVISO DI DEPOSITO - NOTIFICATO IN QUEL LUOGO - OMESSA NOTIFICA PER IRREPERIBILITÀ - NOTIFICA IN CANCELLERIA EX ART. 171, SESTO COMMA COD. PROC. PEN. - VALIDITÀ - AVVISO AL DIFENSORE - OBBLIGATORIETÀ - DECRETO DI IRREPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nell'atto di appello la indicazione della propria residenza da parte dell'imputato va considerata come dichiarazione di domicilio ex art. 171 cod. proc. pen., per cui qualora l'imputato stesso non venga reperito in quel luogo per la notifica dell'avviso di deposito della sentenza ex art. 151 cod. proc. pen. l'atto risulta ritualmente notificato in cancelleria in base all'art. 171 sesto comma cod. proc. pen. e di esso va dato regolare avviso al difensore, senza che debba essere emesso alcun decreto di irreperibilità. (contra mass n 162104).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)