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Sez. L, Sentenza n. 5259 del 25/10/1985 (Rv. 442539 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SPESE DI AVVOCATO E PROCURATORE - LIQUIDAZIONI IN FAVORE DELLA PARTE VITTORIOSA IN MISURA INFERIORE AI MINIMI PREVISTI DALLA TARIFFA DI LEGGE - DIVIETO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442539-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SPESE DI AVVOCATO E PROCURATORE - LIQUIDAZIONI IN FAVORE DELLA PARTE VITTORIOSA IN MISURA INFERIORE AI MINIMI PREVISTI DALLA TARIFFA DI LEGGE - DIVIETO - LIMITI.*

Il giudice non può liquidare alla parte vittoriosa le spese di avvocato e procuratore in misura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa di legge, a meno che - trattandosi di controversia di particolare semplicità - la parte interessata non esibisca in giudizio il parere del competente consiglio dell'ordine ovvero, in caso di inerzia di questo, non faccia ricorso alla disciplina della messa in mora della pubblica amministrazione con la previa diffida a provvedere sì che il persistente silenzio del detto consiglio integri una situazione analoga a quella del rifiuto nei rapporti con la pubblica amministrazione. (V 3777/80, mass n 407620; (V 3684/80, mass n 407553).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 90, Cod. Civ. art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)