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Sez. 2, Sentenza n. 3684 del 07/06/1980 (Rv. 407553 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - PARTICOLARE SEMPLICITA DELLE PRATICHE TRATTATE - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI IN MISURA INFERIORE AI MINIMI TARIFFARI - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1980-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407553-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - PARTICOLARE SEMPLICITA DELLE PRATICHE TRATTATE - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI IN MISURA INFERIORE AI MINIMI TARIFFARI - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI.*

La possibilita di liquidare i compensi di avvocato e procuratore in misura inferiore ai minimi tariffari, in relazione alla particolare semplicita delle pratiche trattate e dell'opera professionale in concreto svolta, trova indefettibile presupposto nella richiesta del parere del competente consiglio dell'ordine, da esibirsi al giudice cui la liquidazione stessa viene devoluta, ovvero, in caso d'inerzia di detto consiglio con il ricorso alla disciplina della messa in mora degli organi della pubblica amministrazione, nella notifica di un formale atto di diffida, a provvedere si che il successivo silenzio del consiglio integri una situazione equipollente a quella del cosiddetto 'silenzio rifiutò nei rapporti con la pubblica amministrazione.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 60 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 61 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 6, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)