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Sez. 3, Sentenza n. 405 del 18/02/1967 (Rv. 326322 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA - CLAUSOLA DELIMITANTE L'OGGETTO DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - SUPERFLUITA - FATTISPECIE IN TEMA DI COSTRUZIONI EDILIZIE.*
Stato
decisa il 1967-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326322-01

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA - CLAUSOLA DELIMITANTE L'OGGETTO DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - SUPERFLUITA - FATTISPECIE IN TEMA DI COSTRUZIONI EDILIZIE.*

La clausola, apposta in un contratto di Assicurazione e rivolta a delimitare l'ambito di estensione della garanzia assicurativa, non importa eliminazione di responsabilita ed e, quindi, valida anche se non sia stata specificamente approvata per iscritto. (nella specie, l'Assicurazione era rivolta a coprire i rischi dell'attivita di costruttore edile dell'assicurato e nella polizza era contenuta la clausola che faceva Obbligo all'assicurato di dare tempestiva comunicazione all'assicuratore dell'apertura di ogni nuovo cantiere di lavoro, precisandosi che la copertura assicurativa decorreva dalla ventiquattresima ora successiva a tale comunicazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)