Sez. 3, Sentenza n. 673 del 13/03/1970 (Rv. 345870 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - CLAUSOLA DETERMINATIVA DEI LIMITI DEL DANNO DELL'ASSICURATO DA RIVALERE - FINALITA - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - CLAUSOLA DETERMINATIVA DEI LIMITI DEL DANNO DELL'ASSICURATO DA RIVALERE - FINALITA - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La clausola con la quale nella polizza di Assicurazione si stabilisce entro quali limiti l'assicuratore e tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro, non fa che precisare l'oggetto del contratto assicurativo, senza creare delle limitazioni di responsabilita, a favore dell'assicuratore medesimo, riguardo al risarcimento del danno assicurato. Tale clausola non rientra, percio, fra quelle soggette alla disciplina dell'art 1341, secondo comma cod civ, e non richiede la specifica approvazione per iscritto. (V 405-67 massima 326322).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)