Sez. L - , Ordinanza n. 9726 del 19/04/2018 (Rv. 647778 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni nel settore poste ex art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n 368 del 2001 – Prova del rispetto della percentuale di contingentamento - Tipologia di mansioni - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l'assunzione - quelle concessionarie di servizi e settori delle poste - e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la "ratio" della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte cost. con sentenza del 14 luglio 2009, n. 214, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. "servizio universale" postale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 15/12/1997 num. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)