Sez. L, Sentenza n. 13609 del 02/07/2015 (Rv. 635723 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni nel settore poste ex art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n 368 del 2001 - Legittimità - Condizioni - Tipologia di mansioni - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l'assunzione - quelle concessionarie di servizi e settori delle poste - e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la "ratio" della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. "servizio universale" postale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali (sull'organico aziendale) e di comunicazione previsti dalll'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 15/12/1997 num. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)