Sez. 1, Sentenza n. 3245 del 05/04/1994 (Rv. 486054 - 01)
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Concorso di persone | Mera presenza fisica allo svolgimento del fatto - Concorso nella violazione amministrativa - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Concorso di persone
Per la configurabilità del concorso di persone nella violazione amministrativa (nella specie, infrazione all'art. 2 Legge Regione Lombardia n. 47 del 1978 per addestramento di cani da caccia in zona e periodo non consentiti), la mera presenza fisica allo svolgimento del fatto non può assumere autonoma rilevanza, in quanto essa realizza una forma di cooperazione nell'azione illecita solo se attuata in modo da determinare un'agevolazione, anche indiretta, della condotta dell'autore o, comunque, un rafforzamento del proposito, uno stimolo o un maggiore senso di sicurezza nella azione di questi (affermando tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto erronea ed insufficiente l'argomentazione del giudice del merito, che aveva considerato sussistente il concorso solo perché l'incolpato si accompagnava all'autore della violazione, senza accertare se tale circostanza si fosse tradotta in una forma concreta di cooperazione nell'illecito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge Reg. Lombardia 31/07/1978 num. 47 art. 32, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)