Sez. 1, Sentenza n. 690 del 26/01/1999 (Rv. 522624 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE | Soggezione alla sanzione, di ciascuno dei corresponsabili della violazione - Necessità - Fattispecie in tema di violazione della legge n. 197 del 1991.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE
In tema di sanzioni amministrative, la "regula iuris" sancita, in via generale, dall'art. 5 della legge 689 del 1981 (secondo la quale ciascuna delle persone che abbia concorso nella commissione di un illecito amministrativo soggiace alla relativa sanzione, salva diversa disposizione di legge) deve ritenersi applicabile anche alle violazioni dell'art. 1 della legge 197 del 1991 in tema di limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, mancando, nella legge ora richiamata, una espressa disposizione derogatoria al principio generale di cui all'art. 5 legge 689 del 1981, con la conseguenza che a ciascuno dei soggetti che (come nella specie) abbia concorso nel trasferimento di titoli al portatore senza il tramite di un intermediario autorizzato è legittimamente irrogata la sanzione pecuniaria pari al 40% dell'importo irregolarmente trasferito.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 05/07/1991 num. 197 art. 1, Legge 05/07/1991 num. 197 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)