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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18689 del 27/07/2017 (Rv. 645470 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Straniero extracomunitario non ricompreso tra i “familiari” di cui all’art. 2 d.lgs. n. 30 del 2007 - Disciplina applicabile - Richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare - Requisito della convivenza effettiva - Rilevanza.
Stato
decisa il 2017-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645470-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Lo straniero extracomunitario, figlio di cittadino italiano, ma non compreso tra i “familiari” di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 30 del 2007 - segnatamente in quanto ultraventunenne e non a carico del genitore - soggiace, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare, al regime di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, che postula l’accertamento della convivenza effettiva tra il richiedente e il titolare della cittadinanza italiana, requisito divenuto irrilevante solo nel contesto della richiamata disciplina del 2007.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 2, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)