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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 12745 del 23/05/2013 (Rv. 626959 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare - Rinnovo - Nuovo regime giuridico introdotto con il d.lgs. n. 30 del 2007 - Convivenza effettiva - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626959-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare del coniuge del cittadino italiano o UE, nel regime introdotto con il d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, non è più necessario il requisito della convivenza effettiva, trattandosi di criterio rimasto estraneo sia all'art. 7, comma 1, lett. d), relativo al diritto di soggiorno del familiare del cittadino italiano, sia alle previsioni di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 30 del 2007, che regolano il primo il mantenimento del diritto di soggiorno in caso di divorzio o annullamento del matrimonio e pongono, per il secondo, il limite del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 7, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)