Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/01/2011 (Rv. 616239 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ACCONTI | Stati di avanzamento e quantificazione in contraddittorio delle parti - Prova legale del diritto al corrispettivo - Esclusione - Valore probatorio - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ACCONTI
In tema di appalto, la previsione in contratto del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica esigibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguita in contraddittorio delle parti o del direttore dei lavori, non è idonea ad integrare e sostituire la verifica dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 cod. civ., il committente ha il diritto di eseguire dopo l'ultimazione dei lavori medesimi, né costituisce prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti; tuttavia, gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)