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Sez. 3, Sentenza n. 4955 del 21/05/1999 (Rv. 526503 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ACCONTI | Stati di avanzamento - Valore - Prova legale del diritto al pagamento del corrispettivo dedotto in giudizio dall'appaltatore - Esclusione - Conseguenze - Contestazioni del committente - Onere dell'appaltatore di provare il fondamento del suo diritto al corrispettivo nella misura richiesta - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-05-21
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526503-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ACCONTI

In tema di appalto, nel caso in cui il contratto preveda il diritto dell'imprenditore al pagamento di acconti sul corrispettivo, pagati sulla base delle risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, quali emergono dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi, quest'ultimo in nessun caso sostituisce la verifica dell'opera che il committente ha diritto di eseguire una volta che essa sia ultimata, né costituisce prova legale, in favore dell'appaltatore, nemmeno quando sia formato dal committente o da persona da lui incaricata, dell'avvenuta esecuzione dei lavori nelle misure ivi indicate e per i prezzi ivi liquidati. Ne consegue che, in caso di contestazione, da parte del committente, delle risultanze degli stati di avanzamento, l'appaltatore non è esonerato dal provare il fondamento del suo diritto al corrispettivo nella misura dallo stesso richiesta, in presenza di una domanda fondata esclusivamente su tale stato di avanzamento, potendo la prova della sussistenza del diritto in questione essere considerata acquisita solo per la parte di lavori per la quale la contestazione sia mancata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)