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Sez. 1, Sentenza n. 1822 del 30/03/1981 (Rv. 412507 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1981-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412507-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - REQUISITI.*

Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilita, l'abbandono volontario del minore sussiste non solo quando risulti una esplicita e definitiva volonta dei genitori naturali di non volere o potere provvedere materialmente o moralmente alle esigenze del figlio, ma anche quando si sia verificata una obiettiva e non transitoria carenza di cure materiali e di sostegno affettivo e psicologico, necessari al normale sviluppo fisico e psichico del minore, avendo riguardo all'autentico interesse di quest'ultimo da ritenersi prevalente sui diritti e sulle esigenze della famiglia naturale. (Conf 2047/78, mass n 391408).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)