Sez. 3, Sentenza n. 3692 del 13/03/1996 Ud. (dep. 16/04/1996) Rv. 205847 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Intervenuta modifica dell'art. 21 legge n. 319 del 1976 - Scarichi produttivi preesistenti - Superamento dei limiti di accettabilità non inderogabili - Superamento di quelli inderogabili - Normativa rispettivamente applicabile.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, legge 10 maggio 1976, n. 319, l'intervenuta modifica del terzo comma dell'art. 21 che fa "salve le disposizioni penali di cui al primo ed al secondo comma" e la previsione dell'avverbio "sempre" nel quarto comma determinano una differente lettura di tutte le disposizioni, peraltro, incise nel complessivo quadro sanzionatorio pure dal successivo quinto comma, sicché per gli scarichi produttivi preesistenti si applica la normativa di cui al secondo comma dell'art. 21 legge cit. qualora vengano superati i limiti di accettabilità non inderogabili, mentre il superamento di quelli inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile comporta l'applicazione della sanzione stabilita dal comma quarto dell'art. 21 in virtù del termine "sempre" con il quale il legislatore ha voluto uniformare la disciplina sanzionatoria per la rilevante importanza assunta dall'omesso rispetto di detti limiti.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)