Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 08/07/1997 Ud. (dep. 27/08/1997) Rv. 209154 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scriminante a favore dei pubblici amministratori - Dell'esistenza di un progetto esecutivo cantierabile di un nuovo depuratore - Operatività nei casi di inquinamento di natura tossica, bioaccumulabile e persistente - Esclusione - Ragione.
ACQUE
Non è operativa la scriminante, introdotta dalla Legge 17 maggio 1995, n.172 a favore dei pubblici amministratori, dell'esistenza di un progetto esecutivo cantierabile di un nuovo depuratore, nei casi più gravi di inquinamento, ossia quelli di natura tossica, bioaccumulabile e persistente. (La S.C. ha osservato che la citata Legge n. 172 del 1995 ha previsto in via generale una categoria di parametri definiti "inderogabili" attinenti agli scarichi contenenti alcune sostanze pericolose per l'ambiente; il quarto comma dell'art. 21 della Legge 10 maggio 1976, n.319, nella formulazione attualmente vigente dopo la Legge n.172 del 1995, costituisce reato autonomo che si riferisce a tutti gli scarichi civili e produttivi, poiché, mentre la scriminante a favore dei pubblici amministratori è collocata con riferimento all'ipotesi ordinaria del superamento dei limiti tabellari, il legislatore introduce successivamente un divieto generale di scarico per i parametri di natura tossica e significativamente introduce l'avverbio "sempre" con riferimento alla sanzione penale, peraltro aggravata, prescindendo dal soggetto pubblico o privato, autore della violazione).
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 4 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)