Sez. 2, Sentenza n. 7629 del 31/03/2006 (Rv. 588175 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | In genere.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Nelle controversie da decidere secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice di pace viola l'obbligo di osservare i principi informatori del regime della proprietà e del condominio (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 206 del 2004) qualora - in materia di azioni per il recupero delle spese condominiali - assuma, nell'individuazione del soggetto tenuto a soddisfare una obbligazione "propter rem", come principio generale dell'ordinamento quello dell'apparenza del diritto: istituto questo, che è di natura sostanziale e non processuale, ha - per la sua innegabile specificità e peculiarità - una portata limitata, non essendo applicabile a quelle fattispecie che nella legge trovano una compiuta disciplina, come appunto nel caso dei rapporti fra condomino e condominio, che non è terzo ma parte del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)