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Sez. 2, Sentenza n. 22089 del 22/10/2007 (Rv. 600068 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI | Giudice di pace - Decisione secondo equità - Recupero delle spese condominiali - Individuazione del soggetto tenuto al pagamento - Applicazione del principio dell'apparenza del diritto - Violazione dei principi informatori della materia del condominio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600068-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI

Nelle controversie da decidere secondo equità, ai sensi dell'articolo 113, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice di pace viola l'obbligo di osservare i principi informatori della materia del condominio qualora in materia di azioni per il recupero delle spese condominiali, nell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, assuma quale principio generale dell'ordinamento quello dell'apparenza del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)