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Sez. 5, Sentenza n. 27077 del 18/12/2006 (Rv. 595887 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI TRASFERITI NELL'ULTIMO SEMESTRE | Scrittura privata non autenticata - Data certa - Acquisizione - Impossibilità fisica - Nozione - Impedimento di carattere assoluto.
Stato
decisa il 2006-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595887-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI TRASFERITI NELL'ULTIMO SEMESTRE

In tema di imposta sulle successioni, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, non si ritengono compresi nell'attivo ereditario i beni trasferiti a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del "de cuius"; le scritture private non autenticate, a norma del successivo quinto comma, si considerano poste in essere nel momento in cui hanno acquistato data certa a norma del codice civile, che all'art. 2704 stabilisce che la scrittura non registrata e priva di sottoscrizione autenticata acquista data certa dal giorno in cui uno dei sottoscrittori muore ovvero è colpito da impossibilità fisica: un siffatto impedimento deve essere assoluto, nel senso che deve trattarsi di una "impossibilità", e non di mera difficoltà di sottoscrivere, giacché la possibilità residuale, anche minima e difficoltosa, di sottoscrivere un atto escluderebbe l'effetto di certezza della data per questo motivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)