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Sez. 1, Sentenza n. 10539 del 25/10/1997 (Rv. 509277 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI TRASFERITI NELL'ULTIMO SEMESTRE | Scrittura privata non autenticata - Data - Opponibilità al fisco - Esclusione - Data certa - Necessità - Certezza - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509277-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI TRASFERITI NELL'ULTIMO SEMESTRE

In tema di imposta sulle successioni, la data della scrittura privata non autenticata è inopponibile al fisco al fine di escludere che un bene è stato trasferito negli ultimi sei mesi di vita del defunto, atteso che ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 le scritture private non autenticate si considerano poste in essere nel momento in cui hanno acquistato data certa a norma del codice civile, il che si verifica con la registrazione dell'atto (la cui data viene considerata la data certa della scrittura); con l'autenticazione della sottoscrizione (in cui la data dell'autentica costituisce la data certa della scrittura); dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta; dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (art. 2704 cod. civ.).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)