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Sez. U, Sentenza n. 886 del 23/02/1978 (Rv. 390215 - 01)

CORTE DEI CONTI - ORDINAMENTO - MAGISTRATI - PERSONALE - MAGISTRATI E FUNZIONARI COLLOCATI A RIPOSO - INDENNITA DI BUONUSCITA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1978-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390215-01

CORTE DEI CONTI - ORDINAMENTO - MAGISTRATI - PERSONALE - MAGISTRATI E FUNZIONARI COLLOCATI A RIPOSO - INDENNITA DI BUONUSCITA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sulle controversie relative al rapporto di impiego dei propri magistrati e funzionari non si estende alle controversie relative al pagamento della indennita di buonuscita dei dipendenti collocati a riposo, le quali hanno carattere essenzialmente previdenziale e si svolgono unicamente nei confronti dell'ENPAS senza riguardare l'amministrazione datrice di lavoro: conseguentemente, su tali controversie la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. (V 4546/76, mass n 383274).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 65 CORTE COST., Legge 19/01/1942 num. 22 art. 1, Legge 19/01/1942 num. 22 art. 2 CORTE COST., Legge 19/01/1942 num. 22 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)