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Sez. 3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023 (Rv. 668164 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notifica a mezzo PEC - Violazione delle forme digitali - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668164-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali, previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" del Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e l'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml", determina la nullità della notificazione e non la sua inesistenza.

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 3, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)